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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal
seguente:
"Il programma di cui al precedente articolo 2 sara' realizzato
attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali
disponibili, in conformita' alle norme ed agli strumenti urbanistici
vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3
della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e
integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo
articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere
destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere
realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano
utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero
della difesa e' autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in
permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali,
la piena proprieta' delle aree e dei fabbricati eventualmente su di
esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti
dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero
della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui
all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da
cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che
dispone la cessione in proprieta' delle aree stesse costituisce
modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute
puo' superare il limite massimo del 40 per cento di cui
all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
Il comune cedente ha facolta' di rideterminare, sempre entro i
limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprieta' e in
superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del
regime delle aree gia' assegnate e con esclusione di quelle alienate
al Ministero della difesa.
All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai
comuni la cessione della proprieta' degli immobili di cui sopra,
mediante compravendita o permuta, e' data la preferenza rispetto a
tutte le domande concorrenti. Detta istanza sara' accolta, in ogni
caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti
urbanistici sopra richiamati.
Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate
e' definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto
dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano
utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero
della difesa e' altresi' autorizzato:
a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei
alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o
alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprieta' dei
comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante
conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge
o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo e'
versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della
difesa per le finalita' di cui al precedente articolo 1. Si applicano
in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio
decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4
con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;
a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei
alle finalita' di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo
economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni,
o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo
all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalita';
ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con
l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio
1978, n. 1, e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non
vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della
comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza,
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento
del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla
presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di
proprieta' degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri
dipendenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 20.
Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti
nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo
all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i
successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al
versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute
stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in
tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
della difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263.
Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle
norme di legge limitative della disponibilita' degli alloggi di
proprieta' degli istituti di previdenza.
Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di
negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero
della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a
titolo di compravendita che di permuta, sara' determinato dal
competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i
criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero
della difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei
piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante
dalla stima come sopra compiuta, sara' aggiunto il costo delle opere
di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e
agli immobili ceduti.
Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo
effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri
soggetti pubblici - alle quali si procedera', come per tutte le altre
cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o
compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i
predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle
limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Il Ministero della difesa e' autorizzato ad acquisire immobili
residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia
convenzionata.
Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono
dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Ad essi si
applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1".