Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 533 del 23/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un
definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, al fine di realizzare:
a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento
automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che
indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori
delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;
b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui
alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con
particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;
c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente
aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo
unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la
natura della pensione di guerra;
d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla
tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere
di superinvalidita' in relazione alle finalita' istitutive degli
assegni medesimi;
e) il riassetto della indennita' di assistenza e di
accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde
assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle piu' gravi
infermita' o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la
rispondenza della detta indennita' alle effettive esigenze derivanti
dall'invalidita' di guerra;
f) All'aggiornamento, alla luce delle piu' recenti acquisizioni
scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidita' e
dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;
g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare per fatti di guerra;
h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato
testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;
i) un ulteriore perfezionamento normativo nonche' lo snellimento
delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi
nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni
di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei
relativi servizi.
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