Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 534 del 25/09/1981 (Pubblicata nella G. U del 28 settembre 1981 n. 266)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle
norme sul contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per
il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei
contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attivita' commerciali, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della
legge 28 novembre 1980, n. 782, e' prorogato fino alla scadenza del
periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981".
All'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma:
"In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile
1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi
nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo
comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre
1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - DI GIESI
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