Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 553 del 01/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 8 ottobre 1981 n. 277)
Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.
Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono
autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di
trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore
a cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti
conferiti alle imprese medesime, sempreche' le stesse abbiano
sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11
agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10
ottobre 1975, n. 484.
La concessione dei predetti prestiti e' consentita qualora le
imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita
attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti
dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte
dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. a favore delle
stesse imprese trasformatrici.
I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel
pagamento degli interessi che non potra' superare l'aliquota massima
del 6,5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di
credito agrario.
Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 34 nonche' quelle recate dall'articolo 36,
escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo e'
autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione
della somma iscritta al capitolo 7520 dello stato di previsione della
spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - BARTOLOMEI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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