Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 590 del 15/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1981 n. 288)
Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale.
Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente
infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene
attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva
di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli
anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che
le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche
di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle
strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende
agricole, adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura
del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli
o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in
particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle
proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per
attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al
trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente
legge.
b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il
lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per
effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi
ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale
mutuato nei limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21
ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2
precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende
che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della
produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonche' fino a
lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata
protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento
quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14
febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento,
riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni
e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non e'
inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa
quella zootecnica;
d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie
aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo
1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati
alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della
presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di
approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli
impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica
con onere della spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi
compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da
ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del
tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere
la dotazione di 400 miliardi di lire.
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