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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istanza di conferma delle domande gia' presentate e non definite con
provvedimento formale
Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra
presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive
modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per
requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio
1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei
debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del
decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 517, per le quali non sia gia'
stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di
liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi
causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive
competenze, alle intendenze di finanza o al Ministero del tesoro -
Direzione generale dei danni di guerra.
Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema
esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:
a) le generalita' complete di coloro che sottoscrivono l'istanza,
la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le societa' e
gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la
denominazione;
b) la localita' in cui si verificarono i danni;
c) le generalita' complete di coloro che presentarono la domanda
di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento,
limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di
conferma sia persona diversa dai danneggiati.
Qualora vi siano piu' interessati ad una stessa domanda di
liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi puo' essere
presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri
interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le
generalita' degli altri interessati, la loro residenza e il titolo
costitutivo del trasferimento.