Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 611 del 28/10/1981 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1981 n. 301)
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto
dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409,
prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966,
n. 610, e' prorogato al 31 dicembre 1982.
Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite,
l'autorizzazione potra' essere concessa per la parte dell'immobile
non ancora ripristinata.
Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano
le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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