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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981 n. 496,
concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3,
secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 12 novembre 1976 n. 1000, per l'adeguamento alle
disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei
volatili da cortile, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse
di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di
sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli
esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze
alimentari.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle
condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere
sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per
eta', origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione
nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento
animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite
superiori a cinquecento animali.
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente articolo 2-bis:
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, e' sostituito dai seguenti:
"Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un
certificato di origine e sanita', rilasciato per partite omogenee per
eta', origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione
degli animali, non piu' di 24 ore prima dal veterinario competente
della unita' sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel
modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che
e' stata effettuata la visita ante mortem e che gli animali sono
stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.
Nel certificato stesso deve essere, altresi', attestato che a
seguito dell'attivita' di vigilanza e dei controlli di laboratorio
eseguiti a sondaggio e' stato possibile constatare che
nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi
di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la
somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi
integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state
impiegate sostanze ad azione estrogena.
In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla
vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem e
dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a
sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi".
Dopo l'articolo 2-bis, e' aggiunto il seguente articolo 2-ter:
L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
1972, n. 967, e' sostituito dal seguente:
ALLEGATO A
(articolo 5, primo comma)
CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DEI VOLATILI E DEI CONIGLI
DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO
1. - Identificazione degli animali
Specie animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero delle ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione
del comune e la sigla della provincia, ed indicare se e stato appli-
cato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.
2. - Provenienza degli animali
Nome della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localita', comune e provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono
stati visitati ante mortem nell'azienda summenzionata, indenni
da malattie infettive, il . . . . . . . . . . . . alle ore . . . . .
e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresi',
che a seguito dell'attivita di vigilanza e dei controlli di labora-
torio eseguiti a sondaggio e stato possibile constatare che nel-
l'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi
di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la
somministrazione di integratori semplici e medicati e di man-
gimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono
state impiegate sostanze ad azione estrogena.
Fatto a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma del veterinario comunale)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA