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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione
delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo
(International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa
parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato
e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di dollari USA 462 milioni, pari a lire 377.223.000.000, al tasso di
cambio di lire 816,500 per un dollaro, quotazione del Fondo monetario
alla data del 5 ottobre 1979, da versare in quattro rate annuali a
partire dal 1981.
Il versamento della prima e della seconda rata potra' essere
effettuato dall'Italia anche nelle more dell'adesione degli altri
Stati membri alla cennata VI ricostituzione delle risorse dell'IDA.