Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 630 del 04/11/1981 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1981 n. 308)
Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutti  i  termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti per la
presentazione  alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura  delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in
giorni trenta.
  Per  gli  atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il
termine decorre dalla data di tale iscrizione.
  L'importo  delle  sanzioni  amministrative,  da applicarsi ai sensi
della  legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento
nella presentazione delle denunce, e' stabilito nella misura fissa di
L. 60.000.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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