Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le
elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i
partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo
finanziario a carico dello Stato.
Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il
contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base
alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale
interessato e la popolazione del territorio nazionale.
Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un
proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno
un proprio candidato eletto in una delle regioni.