Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 749 del 18/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1981 n. 350)
Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 30 novembre 1986 ogni nuovo impianto di viti per uva da
vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita'
regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 454/80 del Consiglio del
18 febbraio 1980.
Chiunque effettui il nuovo impianto in violazione di quanto
previsto nel comma precedente o in difformita' dalla autorizzazione
ottenuta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per ogni ettaro di
vigneto impiantato ed e' obbligato a provvedere entro il termine
fissato dalla competente autorita' regionale alla estirpazione delle
viti il cui impianto non sia stato autorizzato o all'adeguamento
dell'impianto stesso alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
All'attuazione della presente legge, che rientra nella competenza
delle regioni a statuto ordinario, provvedono anche le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Alle infrazioni amministrative di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ad
eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della
legge stessa.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
