Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 750 del 18/12/1981 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1981 n. 350)
Conferimento al fondo di dotazione dell'istituto per la ricostruzione industriale - IRI per il triennio 1981-83.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per
la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-83, approvato ai
sensi  dell'articolo  12  della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, e'
conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire
4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:
    anno 1981, lire 1.545 miliardi;
    anno 1982, lire 2.125 miliardi;
    anno 1983, lire 1.264 miliardi.
  E'  altresi' autorizzata la spesa complessiva di lire 450 miliardi,
nel  triennio  1981-83,  in  ragione di lire 150 miliardi per ciascun
anno,  per  la  copertura  degli  oneri  indiretti,  evidenziati  nel
programma  pluriennale  di  cui  al  comma  precedente  e  gravanti a
qualsiasi  titolo  sulla  realizzazione del programma stesso, che non
risultino  altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico
dello Stato.
  Il  CIPE,  su  proposta  del Ministro delle partecipazioni statali,
sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui all'articolo 13 della
legge  12  agosto  1977,  n. 675, provvede annualmente, e per il 1981
entro  un  mese  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
determinare  i  criteri  per  la valutazione degli oneri indiretti ai
fini della ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziate.
  Per  gli  anni  finanziari  1981,  1982 e 1983 la somma di lire 150
miliardi  e'  iscritta  nello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero  delle partecipazioni statali per ciascun anno. Il Ministro
delle  partecipazioni statali approva annualmente la ripartizione che
l'IRI   formulera',   tenuto  conto  dei  criteri  di  cui  al  comma
precedente,  e  conferisce,  con proprio decreto motivato, all'IRI la
somma  relativa  che  l'Istituto  iscrive  annualmente all'attivo del
proprio conto economico.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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