Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 165 del 19/04/1982 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1982 n. 108)
Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle conservatorie dei registri immobiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa  dell'entrata  in  vigore della legge prevista nel primo
comma  dell'articolo  5  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, e della
identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della
stessa  legge  n.  312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e
della  settima qualifica funzionale del personale delle conservatorie
dei  registri  immobiliari sono determinate rispettivamente, in 747 e
in  122  unita'  con  i  profili professionali indicati nella tabella
allegata alla presente legge.
  Alla  copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge nella sesta qualifica funzionale di
cui  al  precedente  comma  si  provvede  mediante  pubblici concorsi
indetti a norma delle vigenti disposizioni.
  Alla  copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata
in  vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di
cui  al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali
riservati  agli  impiegati  della stessa amministrazione appartenenti
alla  qualifica  immediatamente  inferiore  purche'  in  possesso del
diploma di laurea.
  I  posti  disponibili  dopo  l'applicazione  del  precedente  comma
saranno  coperti  mediante  pubblici  concorsi  a norma delle vigenti
disposizioni.
  Il  Ministero  delle  finanze  e' autorizzato, in deroga alle norme
vigenti  sui  pubblici  concorsi,  a bandire concorsi speciali per la
copertura  dei  posti  di  cui  al  terzo comma del presente articolo
nonche'   concorsi  speciali  di  idoneita'  su  base  regionale  per
l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.
  Al  personale  assunto in applicazione della presente legge saranno
attribuiti  i  profili  professionali  identificati dalla commissione
prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
  Il  personale  in  servizio  presso  le  conservatorie dei registri
immobiliari  e'  tenuto  ad  avvalersi,  nell'espletamento dei propri
compiti  d'istituto,  delle apparecchiature in dotazione agli uffici,
secondo  turni  di  lavoro  stabiliti  con decreto del Ministro delle
finanze.
  Ai  fini  dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali
di  cui  alla  legge  11  luglio  1980,  n. 312, agli impiegati della
carriera  di  concetto  delle conservatorie dei registri immobiliari,
purche'  in  possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria
di  secondo  grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  ottobre  1969,  n.  1281,  abbiano
esercitato  per  un  periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche
discontinui,  la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al
penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.
 
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