Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 270 del 20/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1982 n. 139 suppl.)
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale
docente ed educativo)
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte,
del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene
mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli
di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
professionali nonche', per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e,
per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia
prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia'
posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e
orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per
i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione e' mantenuta sino
al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto
dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione
organizzativa e didattica nelle universita', termine entro il quale
saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove
procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
presso le predette universita'.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono
ammessi ad un anno di formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini
dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche
quando non vi sia disponibilita' di cattedre o posti. Ai medesimi
fini l'ammissione ai concorsi e' disposta a prescindere dal limite di
eta'.
Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia
prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre
ai candidati gia' forniti del predetto titolo, anche quelli forniti
soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di
abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono
ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido
per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali e' prevista l'ammissione
sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene
conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei
titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non
sia gia' avvenuto, e' operato dalla medesima commissione giudicatrice
del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita
la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il
Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o
interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti
che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno
scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a
seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti,
rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria
superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di
concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si
abbia un numero limitato di candidati, il concorso puo' essere svolto
a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un
sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente
della scuola materna e della scuola elementare, nonche' del personale
educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in
sede provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali si
avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta
ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi
alla scuola materna e alla scuola elementare, nonche' per quelli
relativi al reclutamento del personale educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno
scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le
cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti
disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo
articolo 13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai
bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra
regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili
nell'ambito regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione
impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei
concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative
graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli
studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono
invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a provvedere,
con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti
delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico
e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante
tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo
di prevedere titoli di studio ed insegnamenti precedentemente non
esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione
agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale
saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali
straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette
anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali
pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i
programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
