Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 303 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 2 giugno 1982 n. 149)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129,
recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata,
Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, le parole: "Ai fini dell'avvio dei lavori di
ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto del
terremoto di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"Per il ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto
del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti
relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto";
al terzo comma, dopo le parole: "decreto-legge 27 febbraio
1982, n. 57", ove ricorrono, sono aggiunte le seguenti: ",
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni
interessate, presentera' un disegno di legge per disciplinare gli
interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni
danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno
essere unitariamente considerati";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano
le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5
dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 2:
dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono aggiunte
le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi al personale ed agli
esperti scelti con le modalita' di cui all'articolo 1, quarto comma,
del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive
modificazioni e integrazioni" e sono aggiunte, in fine, le parole: ",
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI
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