Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 304 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1982 n. 149)
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Casi di non punibilita'
Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o piu'
fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del
codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso
alla commissione di alcun reato connesso all'accordo,
all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di
condanna concernente i medesimi reati:
a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento
dell'associazione o della banda;
b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla
banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando
le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla
struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.
Non sono parimenti, punibili coloro i quali impediscono comunque
che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la
banda e' stata formata.
Non sono altresi' punibili:
a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che
hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od
esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione,
esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del
titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli
articoli 303 e 414 del codice penale, nonche' il reato di cui
all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi,
munizioni, esplosivi, documenti;
b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli
articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona
imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono
completa informazione sul favoreggiamento commesso.
La non punibilita' e' dichiarata con sentenza del giudice del
dibattimento, previo accertamento della non equivocita' ed attualita'
della condotta di cui al primo e al secondo comma.
Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel
primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stata emesso
ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato
procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorita' di
polizia o all'autorita' giudiziaria e tenga uno dei comportamenti
previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di
cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o
divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il
controllo della condotta, la disponibilita' alle richieste
dell'autorita' giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se e'
violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico
ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.
Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.
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