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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Qualifica professionale
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente
titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee
abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie
attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
avocat-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoue' (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).