Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 32 del 09/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1982 n. 42)
Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata, nel
limite di venti miliardi di lire, a realizzare nella galleria del
Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da
adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.
Per consentire in piu' rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS puo'
affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere
civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'articolo
5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto
1977, n. 584.
Completata l'opera, l'ANAS consegnera' il manufatto in uso
all'Istituto nazionale di fisica nucleare, di cui all'articolo 25
della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che provvedera' con propri
fondi all'attrezzatura, alla gestione ed alla sperimentazione.
Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106,
cosi' come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 32.
Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente legge, il
direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione
tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del
decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e puo' utilizzare il personale
assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso.
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