Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 348 del 10/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1982 n. 161)
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione
a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere
costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di
cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente
esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo
credito e disponga del margine di solvibilita' previsto dagli
articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale
margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi.
Detto importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che
non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la
redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che
presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle
imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni
in data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data
anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilita' ai limiti
predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco
innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni
che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'.
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