Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 38 del 10/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1982 n. 48)
Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815.
Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 313, e' sostituito dal seguente:
"Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali. - Sono considerati
trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:
1) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali
stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso
stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti dell'articolo 32, sempreche' non vengano superati i limiti
dell'articolo 33;
2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai
limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli
dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi
caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico
impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio
per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.
Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:
a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali
i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far
superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome o nella disponibilita' delle predette aziende.
Si intendono per cose indivisibili quelle di cui e'
tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i
limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose
stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono
soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario
o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade
e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i
veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando
circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli
32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella
fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n.
313.
L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' transiti o
per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della
strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della
circolazione lo consentano, la polizia della strada potra'
autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale
scorta, prescrivendone le modalita'.
L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilita'
dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e
condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se
il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in
relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale e'
richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato
l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della
strada.
L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e' comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di
esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo
e quinto comma dell'articolo 58.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al
primo comma, numero 2), e al secondo comma, nonche' delle macchine
agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni
contenute nel presente articolo.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalita' di rilascio
delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonche' le
disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al
trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma,
numero 2).
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua
trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali
superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero
quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire un milione.
Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo.
Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua
trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali,
superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli
stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni
amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.
Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un
veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite
nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con se'
l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio
potra' proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione".
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