Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 43 del 17/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1982 n. 55)
Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo.
Interventi straordinari a favore delle attivita' dello spettacolo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento
organico delle attivita' musicali, di prosa e cinematografiche, sono
disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, e' ulteriormente
aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800
milioni.
In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, un
contributo straordinario di L. 5.300.000.000, da assegnare con
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, e' disposto,
quanto a L. 1.500.000.000 a favore del teatro alla Scala e per il
rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate, sulla base dei risultati artistici ed
organizzativi conseguiti, dell'aumento di attivita' derivante dalla
ricostruzione dei teatri, della operativita' in ambito
pluriregionale, nonche' per le esigenze di programmazione connesse
alla rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni
medesimi.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea,
della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle
attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto
1967, n. 800, e' aumentato limitatamente all'esercizio finanziario
1982 di lire 24.940 milioni.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977,
n. 141, e' aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire
23.200 milioni.
In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre
1978, n. 836, e' disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI)
un contributo annuale di lire 5.000 milioni, non cumulabile con i
contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello
spettacolo sui fondi relativi alle attivita' teatrali di prosa.
Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni e' concesso
all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi
risultanti al 31 dicembre 1980.
Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge
23 luglio 1980, n. 376, e' ulteriormente integrato della somma di
lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con
legge 23 luglio 1980, n. 379, e' ulteriormente integrato della somma
di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 378, e' integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante
conferimento di pari importo da parte dello Stato.
Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 374, e' fissato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.
Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni,
limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, e' concesso alla
Cineteca nazionale per:
a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro
sistema delle copie depositate o acquistate;
b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione,
la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici
necessari;
c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza
artistica, culturale, tecnica e storica;
d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i
diritti d'autore o di proprieta' dello Stato, nonche' la dotazione
dei relativi apparecchi audiovisivi;
e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione,
nonche' dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati
del territorio nazionale.
Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera n),
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato, per l'anno 1982, di
lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle
finalita' di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma.
Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo
ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche di cui al citato
articolo 45 e' elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire
4.210 milioni per gli anni successivi.
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