Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 44 del 22/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1982 n. 55)
Agevolazioni ai turisti stranieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista
alla  lettera  B),  punto  1), della tabella B allegata alla legge 19
marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal
11  gennaio  1980  con  il  decreto-legge  30  dicembre 1979, n. 660,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.
  La predetta lettera B), punto 1), e' sostituita dalla seguente:
  "B) Benzina:
    1)   acquistata   con   speciali  buoni  da  automobilisti  e  da
motociclisti  stranieri  o italiani residenti all'estero per i viaggi
di  diporto  nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro
estero,  con  esclusione  di  quelli immatricolati negli Stati di San
Marino  e  della  Citta'  del  Vaticano - aliquota per ettolitro lire
27.000.
  I   buoni  per  l'acquisto  della  benzina  sono  emessi  dall'Ente
nazionale  italiano  per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e
possono   essere  venduti  soltanto  all'estero  e  dagli  uffici  di
frontiera  con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati
per  un  quantitativo  di  150  litri  per  anno  solare utilizzabili
nell'intero territorio dello Stato.
  Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri
200  per  anno solare puo' essere acquistato, con le stesse modalita'
di  cui  al  comma  precedente,  per essere utilizzato esclusivamente
nelle  regioni  Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
  La  eventuale  mancata  utilizzazione, totale o parziale, dei buoni
benzina  di  cui  ai  precedenti  commi da' diritto al rimborso della
somma  corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due
anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono
essere  versate  all'erario.  Le  eventuali  differenze di cambio del
prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.
  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, del
commercio  con  l'estero,  e  del turismo e dello spettacolo, saranno
stabilite   le   norme   per   l'applicazione  del  beneficio  e  per
l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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