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Legge Ordinaria n. 512 del 02/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1982 n. 216)
Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Esenzioni da imposte dirette per gli immobili
                  con destinazione ad usi culturali

  Dopo  l'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  "Art.  5-bis  -  Immobili  con destinazione ad usi culturali. - Non
concorrono  alla  formazione  del  reddito delle persone fisiche, del
reddito  delle  persone  giuridiche  e  dei redditi assoggettati alla
imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali  degli  immobili  totalmente  adibiti  a  sedi,  aperte  al
pubblico,  di  musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche,  emeroteche
statali,  di  privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni,
quando  al  possessore  non  derivi alcun reddito dalla utilizzazione
dell'immobile.  Non  concorrono  altresi' alla formazione dei redditi
anzidetti,  ai  fini  delle relative imposte, i redditi catastali dei
terreni,  parchi  e  giardini  che  siano aperti al pubblico o la cui
conservazione  sia  riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e
ambientali  di  pubblico  interesse.  Per  fruire  del beneficio, gli
interessati  devono  denunciare  la mancanza di reddito nei termini e
con  le  modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
  Il  mutamento  di  destinazione  degli  immobili indicati nel comma
precedente,  senza  la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per  i  beni  culturali  e  ambientali, il mancato assolvimento degli
obblighi   di   legge  per  consentire  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili vincolati determinano la
decadenza  dalle  agevolazioni  tributarie.  Resta  ferma  ogni altra
sanzione.
  L'Amministrazione  per  i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione  agli  uffici tributari delle violazioni che comportano
la decadenza dalle agevolazioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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