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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle
contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene
conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a
ritenuta alla fonte, ne' delle pensioni percepite, al netto della
ritenuta, purche' i relativi importi costituiscano almeno due terzi
del reddito".
All'articolo 4:
nel primo comma:
all'alinea, le parole: "E' punito con la reclusione fino a
cinque anni e con la multa fino a lire dieci milioni" sono sostituite
dalle parole: "E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
e con la multa da cinque a dieci milioni di lire";
nel numero 4), e' soppressa la parola:
"fraudolentemente";
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
"5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in
tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei
corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore
a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti
recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne
risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si
riferiscono";
nel numero 7), le parole: "occultando componenti positivi del
reddito o esponendo componenti negativi fittizi" sono sostituite
dalle parole: "dissimulando componenti positivi o simulando
componenti negativi del reddito";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di
lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o
della multa fino a lire cinque milioni".
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e
non superiore a due anni";
i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
"4) l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non
superiore a tre;
5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei
commissionari di borsa";
e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti
pubblicata, con le stesse modalita' previste dall'articolo 36 del
codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta".
All'articolo 7:
nel primo comma, sono soppresse le parole: "e la pubblicazione
della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale";
nel secondo comma, dopo le parole:
"La condanna all'arresto importa inoltre", sono aggiunte le
parole: "la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del
codice penale", e sono soppresse le parole: "e l'applicazione della
pena accessoria di cui al numero 5) dello stesso articolo per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive
in sette anni.
Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti
negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della
prescrizione e' interrotto dalla constatazione di dette violazioni".
All'articolo 12, nel secondo comma, le parole: "possono
procedere" sono sostituite dalle parole: "procedono", e le parole:
"ad accertamenti ed" sono sostituite dalle seguenti: "ad accertamenti
e possono".
All'articolo 13, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"L'azione penale ha corso anche in pendenza dell'accertamento di
imposta, a far data dal 1 gennaio 1983".
All'articolo 14:
nel primo comma, le parole: "e' scaduto anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
parole: "e' scaduto anteriormente al 1 agosto 1982";
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
nel terzo comma, dopo le parole:
"modelli approvati", sono aggiunte le parole: "entro e non oltre
il 30 settembre 1982", ed e' aggiunto il seguente periodo:
"Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione
dei modelli";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le
disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
All'articolo 15:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere
presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di
Milano secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto previsto
nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione
integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere
presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della
presentazione della dichiarazione";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare,
distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale
della facolta' prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile,
del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della
perdita, della minore perdita, nonche' altri dati ed elementi in
conformita' del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo.
A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai
certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa
disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti
di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese
familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono
presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla
presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa'
o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro
coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione, del titolare
dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del
soggetto dichiarante";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte
dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni
relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita'
stabiliti nel modello di cui al terzo comma dello articolo
precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo
deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per
cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e
1976 e' attribuita, con modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a
statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60
per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia,
ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I
soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento del bestiame
possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai
criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre
1978, e successive modificazioni".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla
data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato
notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si
estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non
inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato
dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal
contribuente.
Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso
diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al
venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente
all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile
dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si
estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non
e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato
dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento".
L'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla
data di presentazione della dichiarazione integrativa e' stato
notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia,
se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue
limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello
risultante dalla dichiarazione integrativa".
All'articolo 18, nel secondo periodo, le parole: "supera di almeno
il dieci per cento quella corrispondente" sono sostituite dalle
parole: "non e' inferiore al dieci per cento di quella
corrispondente".
All'articolo 19:
nel primo comma, le parole: "al primo gennaio 1982" sono
sostituite dalle parole: "al 1° agosto 1982";
nel secondo comma, secondo periodo, le parole: "del trenta per
cento" sono sostituite dalle parole: "del venticinque per cento";
al terzo comma, le parole: "le persone fisiche sono ammesse" sono
sostituite dalle seguenti: "i contribuenti sono ammessi", e le
parole: "elevato a lire 300.000 per i soggetti titolari di redditi di
impresa, di lavoro autonomo e di capitale; per i soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e per le societa' di persone e
soggetti assimilati l'importo e' elevato a lire 600.000, salvo che
per gli enti non commerciali per i quali l'importo e' stabilito in
lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "per le persone
fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di
reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per le persone
giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di
tutte le imposte di cui al primo comma";
al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in
perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni
previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo
comma e' applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali,
corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale
compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai
sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi'
definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e
24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della
compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini
della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al
primo comma viene attuata da persone giuridiche, che abbiano omesso
di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione
integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire
1.000.000";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la
presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni,
del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle
predette condizioni, per la definizione automatica del reddito
relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso
non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo e terzo comma.
Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano
l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui
redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli
importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di
imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito
delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i
versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma".
L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad
esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, sono riscosse
mediante versamento diretto con le modalita' di cui al successivo
articolo.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del
quaranta per cento entro il termine di presentazione della
dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali,
rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983.
Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di
servizio con le modalita' di cui all'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, entro il
termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con
decorrenza dall'anno 1982.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le maggiori
somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo
speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai
sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla
iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non
supera lire cinquemila.
Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma
si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la
soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma
dell'articolo 92 del medesimo decreto.
L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni
integrative di cui al presente titolo, non e' deducibile ai fini del
reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone
fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo
comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalita' per effettuare il
pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari
al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se
l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative
e' interamente versato entro il termine stabilito per la loro
presentazione puo' essere ridotto di una somma pari al cinque per
cento dell'importo delle imposte dovute".
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi
mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi
mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante
delega alle aziende di credito, le caratteristiche, e le modalita' di
rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonche'
le modalita' per l'esecuzione dei: versamenti in tesoreria e la
trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione
finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
All'articolo 24, nel primo comma, dopo le parole: "su richiesta del
contribuente", sono aggiunte le seguenti: "o del sostituto
d'imposta".
All'articolo 25:
nel secondo comma, le parole: "entro il mese di novembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 10 ed il 30 novembre";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere
redatte in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di
attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli".
All'articolo 26 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente
alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, e' stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si
estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non
sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della
maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento
dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni
caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di
omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta
risultante dalla dichiarazione non e' inferiore al 70 per cento
dell'imposta accertata dall'ufficio".
All'articolo 28:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il
termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il
5 marzo 1982, l'imposta e' determinata aumentando quella risultante
dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari, alla
somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento
dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di
imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari
realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni
relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella
misura del 4 per cento";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno
presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con
richiesta di computazione per l'intera eccedenza di imposta in
detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione
automatica ne' per l'anno 1981 ne', ove sussistano, per i periodi di
imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente
presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di
computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la
definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa
si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione
del secondo comma, credito che, in ogni caso, deve superare lire
duecentomila per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere
integrato fino alla predetta somma".
All'articolo 30:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare di cui al numero 4) del comma precedente, se
superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza
applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale
importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982, la seconda dal
10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non e'
superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30
novembre 1982";
nel settimo comma, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per la stipula della relativa convenzione e di quelle
riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni,
e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto nonche' per la stipula delle convenzioni relative
alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e
documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il
Ministro delle finanze e' autorizzato a procedere, in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato e all'articolo 14 della
legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio".
All'articolo 31:
nel secondo comma, le parole:
"Per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1981 e per le
denunce e le dichiarazioni presentate entro la stessa data" sono
sostituite dalle parole: "Per gli atti pubblici formati e per le
scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le
scritture private non autenticate formate entro la stessa data,
purche' tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie
e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro
il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei
termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982", ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento imponibile
complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere
inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore
iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili quello accertato
dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle
successioni e donazioni ridotto della meta' o quello dichiarato dal
contribuente aumentato del venti per cento";
al quarto comma, sono aggiunte, infine le parole: "La presente
disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione".
All'articolo 32:
il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di
cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono
irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono
acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base
di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli
uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o
per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli
effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione
originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati
dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori
imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni
integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori
imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria,
in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si
considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni
ai sensi dell'articolo 22.
In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate
per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni
effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa
presentata per il medesimo periodo";
nel secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono, altresi', sospesi fino al 30 novembre 1982 i termini per
ricorrere avverso gli avvisi di accertamento pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere
dopo tale data";
dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui
al secondo e al terzo comma, e' altresi' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
L'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei
creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario
liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di
sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza,
possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di
definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e
delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i
termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono
equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero
1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".