Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 527 del 02/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1982 n. 221)
Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1965, n. 162, e successive
modificazioni  e  integrazioni, e' consentito importare, trasportare,
detenere  per  la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare
per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "agro
di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il
prodotto,  derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici
di   origine  agricola  atti  al  consumo  alimentare,  che  presenti
un'acidita'  totale,  espressa  in acido acetico, compresa tra 6 e 12
grammi  per  millilitri  100,  una  quantita'  di  alcole etilico non
superiore  a  1,5  per cento in volume e che contenga qualsiasi altra
sostanza  o elementi in quantita' non superiore ai limiti di volta in
volta  riconosciuti  normali e non pregiudizievoli per la salute, con
decreto  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con quello della sanita'.
  In  deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino
e  negli  altri agri da frutta, l'alcole etilico puo' essere presente
in misura non superiore al 4 per cento in volume.
  La   denominazione   "aceto"  o  "aceto  di  vino",  come  definito
dall'articolo  41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio  1965,  n.  162,  e successive modificazioni e integrazioni,
deve essere accompagnata dalla denominazione "agro di vino". E' fatto
obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine "aceto".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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