Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 53 del 26/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1982 n. 58)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore
proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa
per opere idrauliche di competenza statale e regionale, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
nel primo comma, alle parole: "650 miliardi", sono sostituite le
seguenti: "800 miliardi";
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nello anno
finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per
l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di
completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34,
numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di
opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire
agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e
dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento del servizio
idrografico, nonche' per studi, ricerche, progettazioni e indagini
relativi ad interventi considerati prioritari e alla formazione dei
piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento
relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti dal Ministero
dei lavori pubblici d'intesa con le regioni interessate. Per il piu'
sollecito espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il
Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, puo'
procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto riguarda
studi, ricerche e indagini, mediante incarichi professionali, a
soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacita', esperienza
e professionalita';
b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario
1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la
realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro
competenza.";
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario
1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione,
a cura del Ministero della agricoltura e delle foreste, degli
interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla
base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche
connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle
acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il
Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;
d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la
realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c)
di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle
regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Ministero dei lavori pubblici.";
nel terzo comma, alle parole: "80 miliardi" sono sostituite le
seguenti: "100 miliardi", e la parola: "parzialmente" e' soppressa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI
Visto, il
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
