Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 546 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1982 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30  giugno  1982,  n.  389,
concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con
le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al sesto comma, le parole: "fino alla misura del 50 per  cento"
sono sostituite con le altre: "nella misura del 50 per cento"; 
      all'ottavo  comma,   le   parole:   "oggetto   della   domanda,
comprovato" sono sostituite con le altre: "ammesso, accertato"; 
      il nono comma e' sostituito con il seguente: 
      "Contestualmente alla richiesta  di  anticipazione  l'operatore
deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo  di  restituire  l'intera
anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento
di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento
della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e
le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti
e collaudati con esito positivo"; 
      l'ultimo comma e' sostituito con i seguenti: 
      "I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno  puo'  affidare  in
concessione l'esecuzione delle opere di sua  competenza,  purche'  di
importo superiore a  40  miliardi  di  lire,  oltre  quelli  previsti
dall'articolo 138, primo comma, del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche  societa',  imprese
di costruzione anche cooperative, o loro  consorzi,  anche  di  altri
Paesi della Comunita' economica europea ed in  compartecipazione  con
essi,  idonei  sotto  il  profilo  tecnico  ed  imprenditoriale   con
preferenza,  a  parita'  di  condizione,  per   i   consorzi   e   le
associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non
inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. 
      La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare  in  concessione  le
eventuali  opere,  e'  obbligata  a   seguire,   nella   scelta   del
concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti
secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del  Ministro  per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
      Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facolta' di cui  sopra
e' autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25  per  cento
del  compenso,  all'atto  dell'approvazione  della  convenzione,   di
un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al  momento
in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per
cento dell'importo di convenzione e di una  ulteriore  anticipazione,
pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i  lavori  e  le
prestazioni  abbiano  raggiunto  il  50  per  cento  dell'importo  di
convenzione. 
      Non  si  applica  la  revisione   dei   prezzi   agli   importi
corrispondenti alle somme anticipate". 
    All'articolo 2: 
      al primo comma, le parole: "l'apporto  di  lire  980  miliardi"
sono sostituite con le altre: "l'apporto di lire 990 miliardi"; 
      al secondo comma, dopo le parole: "di progetti speciali",  sono
aggiunte  le  altre:  "riguardanti  prioritariamente:  infrastrutture
funzionali  allo  sviluppo,  acque,   aree   metropolitane,   ricerca
scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per
l'impegno delle somme da parte del consiglio di amministrazione della
Cassa al 30 settembre 1982". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 agosto 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                              SPADOLINI - SIGNORILE - 
                                                 ANDREATTA - LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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