Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 569 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1982 n. 228)
Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi del 24
aprile  1982,  numeri  335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36
della  legge  1  aprile  1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello
degli  assistenti  sono  unificati  nel  ruolo  degli  agenti e degli
assistenti.
  Il  ruolo  di  cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
    a) agente;
    b) agente scelto;
    c) assistente;
    d) assistente capo.
  La  dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e'
quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
  Dalla  stessa  data  il  ruolo degli operatori tecnici e quello dei
collaboratori  tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici.
  Il  ruolo  di  cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
    a) operatore tecnico;
    b) operatore tecnico scelto;
    c) collaboratore tecnico;
    d) collaboratore tecnico capo.
  La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori
tecnici  e'  quella  prevista  nella tabella B allegata alla presente
legge.
  La  qualifica  di  assistente  e quella di collaboratore tecnico si
conseguono  a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni
di complessivo servizio.
  Agli  scrutini  per  la frequenza dei corsi di aggiornamento per la
promozione  alla  qualifica  di  assistente  capo  e di collaboratore
tecnico  capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente
e  di  collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio
nelle qualifiche stesse.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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