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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 590 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1982 n. 231 suppl.)
Istituzione di nuove universita'.
Istituzione di nuove universita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove
universita)
Il piano quadriennale di sviluppo della universita', di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e' approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle
competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
L'istituzione di nuove universita' statali e di nuove facolta' e
corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle universita' statali
gia' esistenti puo' essere disposta solo con legge. A tal fine il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al
Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi
prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove
istituzioni devono diventare operanti.
Le proposte di istituzione di nuove universita' statali saranno
dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture
universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente
all'istituzione di universita' nelle aree del territorio nazionale
che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle universita' troppo
affollate. Ogni universita' non puo', di regola, avere piu' di 40.000
studenti.
L'istituzione di nuove facolta' o corsi di laurea presso
universita' statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli
di studio aventi valore legale, e' proposta dall'universita'
interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in
conformita' del piano quadriennale di cui al primo comma.
Il riconoscimento ad universita' non statali della facolta' di
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, puo' avvenire solo
con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli
ordinamenti interni dell'universita' non statale ai principi che
regolano l'ordinamento universitario statale.
Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al
presente articolo sara' prioritariamente considerata la esigenza di
realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria
nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia Romagna e Puglia.
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