Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 597 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1982 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle
unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unita'
sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle
funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre
1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un
commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i
compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi.";
al terzo comma le parole: "degli stanziamenti alle regioni
assegnati sul fondo sanitario nazionale" sono sostituite con le
altre: "delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle
singole regioni".
All'articolo 2:
al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti
industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'articolo 6,
lettera n), n. 18, e dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833";
al terzo comma, dopo la parola: "decreto", e' inserita l'altra:
"interministeriale", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono
determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con
decreto interministeriale.";
al quarto comma, dopo la parola: "decreti", e' inserita
l'altra: "interministeriali", e le parole: "sentito l'ISPESL" sono
sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 3:
al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite
con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della
legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al tondo sanitario
nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire
dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.".
All'articolo 4:
al secondo comma, la parola: "autonomo" e' sostituita con le
altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile";
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' un rappresentante delle
associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati
dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera
c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 619";
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e dei lavoratori autonomi, nonche' da un rappresentante
dell'ANCI".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
ALTISSIMO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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