Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 598 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1982 n. 233)
Provvidenze a favore della riparazione navale.
Provvidenze a favore della riparazione navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale
Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori
marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza
lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese
assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio
1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del
relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e'
elevata di 5 punti percentuali.
Sono esclusi dai benefici i lavori che risultino inferiori ad un
importo di 80 milioni di lire.
Il contributo e' decrescente nella misura dell'1,5 punti
percentuali all'anno.
Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo'
elevare detta percentuale.
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