Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 610 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235 suppl.)
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato
agricolo-alimentare)
Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in
conformita' con la normativa comunitaria ed in armonia con le
indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della
citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli
obiettivi della politica agricoloalimentare, ivi compresi quelli
relativi agli interventi sul mercato dei prodotti
agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei
prodotti della distillazione vitivinicola, nonche' dei prodotti
ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato
stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.
All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare
provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato
agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive
modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente
legge, con ordinamento e bilancio autonomi.
A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato
consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma
degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative
indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale
di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in
ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma
precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di
ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5,
approva la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'AIMA da
trasmettere al Parlamento.
In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi
dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
tenuto altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive
relative alle attivita' svolte dall'AIMA per gli interventi
comunitari, nonche' alle attivita' svolte dagli enti o organismi
pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).
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