Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 610 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1982 n. 235 suppl.)
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.
(Indirizzo e coordinamento     degli     interventi    nel    mercato
                        agricolo-alimentare)

  Il  CIPAA  -  Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare  -  istituito  con  legge  27  dicembre  1977,  n. 984, in
conformita'  con  la  normativa  comunitaria  ed  in  armonia  con le
indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della
citata  legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli
obiettivi  della  politica  agricoloalimentare,  ivi  compresi quelli
relativi     agli     interventi    sul    mercato    dei    prodotti
agricolo-alimentari,  dei  prodotti  ortofrutticoli  trasformati, dei
prodotti  della  distillazione  vitivinicola,  nonche'  dei  prodotti
ittici,  necessari  ad  assicurare  il regolare andamento del mercato
stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.
  All'attuazione  degli  interventi  sul  mercato agricolo-alimentare
provvede  l'AIMA,  Azienda  di  Stato  per gli interventi sul mercato
agricolo,  istituita  con  legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive
modificazioni,  riordinata  secondo  quanto  disposto  dalla presente
legge, con ordinamento e bilancio autonomi.
  A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta
del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato
consultivo,  di  cui  al  successivo articolo 5, approva il programma
degli  interventi  nazionali  dell'AIMA  con  le  possibili  relative
indicazioni finanziarie sulla cui base e' redatto il bilancio annuale
di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, e', in
ogni  caso,  presentato  al  Parlamento  in  appendice  allo stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.
  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni al programma di cui al comma
precedente   sono  approvate  dal  CIPAA  su  proposta  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Il CIPAA, entro il 30 aprile di
ogni  anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
e  sentito  il  Comitato  consultivo di cui al successivo articolo 5,
approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dall'AIMA da
trasmettere al Parlamento.
  In  allegato  ai  documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi
dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
tenuto  altresi' a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive
relative   alle   attivita'   svolte  dall'AIMA  per  gli  interventi
comunitari,  nonche'  alle  attivita'  svolte  dagli enti o organismi
pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022