Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 627 del 03/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1982 n. 243)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  2  luglio  1982,  n.  402,
recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria,  con
le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al primo, terzo, quinto e sesto comma le parole: 
      "convertito nella" sono sostituite dalle seguenti:  "convertito
in legge, con modificazioni, dalla"; 
      il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti: 
      "All'articolo 3, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,  dopo  le  parole
"dipendenti pubblici" sono aggiunte le  seguenti:  "in  attivita'  di
servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o  in  cerca  di
prima occupazione" e dopo la  parola  "limitrofo"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale
esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre  prestazioni
assicurate  ai  cittadini  ivi  residenti,   salvo   le   limitazioni
conseguenti  alla  stipula  di  convenzioni  per  la  erogazione   in
territorio estero  dell'assistenza  in  forma  diretta,  fissate  con
decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di
assistenza sanitaria". 
        A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai  sensi
della legge  2  maggio  1969,  n.  302,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dai  familiari  residenti  in  Italia  dei  lavoratori
emigrati e stagionali in Svizzera, nonche' dai lavoratori frontalieri
ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono  versati,
in rate  semestrali,  direttamente  dagli  interessati  all'INPS.  Le
modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del
diritto all'assistenza sanitaria  da  parte  delle  unita'  sanitarie
locali territorialmente  competenti  sono  fissate  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. 
        Fino  al  riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  per
l'esercizio delle  funzioni  concernenti  l'assistenza  al  personale
navigante, ai cittadini  italiani  all'estero  e  agli  stranieri  in
Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e  la  sicurezza
del lavoro, sono istituite presso l'ufficio  per  l'attuazione  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni. 
        Parimenti, in attesa del riordinamento  del  Ministero  della
sanita' e  al  fine  di  assicurare  la  migliore  funzionalita'  del
Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del  Consiglio  stesso
e' articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni,
per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea  e
alle sezioni, di studi e  documentazione,  di  predisposizione  della
relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione
e contabilita'. 
        Senza  che  cio'  comporti  ampliamento  di  organico,   alle
divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono  preposti
dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del  personale
di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8  maggio  1981,
n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n.
344". 
      Gli articoli 2 e 3 sono soppressi. 
    All'articolo 4, dopo le parole: "testo unico", sono  aggiunte  le
seguenti: "delle norme concernenti gli assegni  familiari,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica". 
  All'articolo 5, dopo le parole: "legge 12 febbraio 1968,  n.  132",
sono aggiunte le seguenti: "che alla data di entrata in vigore  della
citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle
funzioni ivi indicate". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 3 settembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 
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