Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 627 del 03/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1982 n. 243)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo, terzo, quinto e sesto comma le parole:
"convertito nella" sono sostituite dalle seguenti: "convertito
in legge, con modificazioni, dalla";
il settimo e l'ottavo comma sono sostituiti dai seguenti:
"All'articolo 3, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole
"dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attivita' di
servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di
prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale
esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni
assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in
territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con
decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di
assistenza sanitaria".
A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi
della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed
integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori
emigrati e stagionali in Svizzera, nonche' dai lavoratori frontalieri
ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati,
in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le
modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del
diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unita' sanitarie
locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
Fino al riordinamento del Ministero della sanita', per
l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale
navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in
Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni.
Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della
sanita' e al fine di assicurare la migliore funzionalita' del
Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso
e' articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni,
per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e
alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della
relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione
e contabilita'.
Senza che cio' comporti ampliamento di organico, alle
divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti
dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale
di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981,
n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n.
344".
Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.
All'articolo 4, dopo le parole: "testo unico", sono aggiunte le
seguenti: "delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica".
All'articolo 5, dopo le parole: "legge 12 febbraio 1968, n. 132",
sono aggiunte le seguenti: "che alla data di entrata in vigore della
citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle
funzioni ivi indicate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 3 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI
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