Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 646 del 13/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 14 settembre 1982 n. 253)
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e'
punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono
puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per
commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonche'
le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture
pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
