Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 67 del 04/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1982 n. 66)
Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonche' alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine di anni cinquantacinque, previsto dall'articolo 1 della
legge  10  maggio 1970, n. 326, per l'esecuzione delle opere comprese
nel  progetto  12 agosto 1925, e sue successive modificazioni, per la
formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la
sistemazione  dell'ex  promontorio  di San Benigno, e' sostituito dal
termine di anni settanta.
 
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