Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 683 del 27/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 settembre 1982 n. 267)
Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.
Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge
14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di
imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi
posseduti nell'anno 1982.
Relativamente agli stessi redditi:
1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come
segue:
L. 18.000 per un figlio;
L. 36.000 per due figli;
L. 54.000 per tre figli;
L. 72.000 per quattro figli;
L. 102.000 per cinque figli;
L. 144.000 per sei figli;
L. 186.000 per sette figli;
L. 276.000 per otto figli;
L. 114.000 per ogni altro figlio.
2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello
stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge e' fissata in
lire quarantottomila;
3) il limite di redditualita' di lire novecentosessantamila
previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso
articolo 15 e' elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;
4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo
comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni,
e' elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire
centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma
dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire
duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.
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