Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 683 del 27/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 settembre 1982 n. 267)
Elevazione della misura delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge
14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di
imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  il  coniuge  non
legalmente  ed  effettivamente  separato,  si  applicano  ai  redditi
posseduti nell'anno 1982.
  Relativamente agli stessi redditi:
    1)  le  detrazioni  previste  nel  numero  2)  del  secondo comma
dell'articolo  15  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come
segue:
    L. 18.000 per un figlio;
    L. 36.000 per due figli;
    L. 54.000 per tre figli;
    L. 72.000 per quattro figli;
    L. 102.000 per cinque figli;
    L. 144.000 per sei figli;
    L. 186.000 per sette figli;
    L. 276.000 per otto figli;
    L. 114.000 per ogni altro figlio.
  2)  la  riduzione  prevista  nel  numero 2) del secondo comma dello
stesso  articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge e' fissata in
lire quarantottomila;
  3)   il  limite  di  redditualita'  di  lire  novecentosessantamila
previsto  nei  numeri  1),  2)  e  3)  del secondo comma dello stesso
articolo 15 e' elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;
  4)  l'importo  di  lire  centosessantottomila,  indicato  nel primo
comma,  lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, e successive modificazioni,
e'  elevato  a  lire  duecentoquarantamila  e  gli  importi  di  lire
centottantaseimila  e centosessantottomila indicati nel secondo comma
dello   stesso   articolo   sono   rispettivamente   elevati  a  lire
duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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