Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 684 del 27/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 28 settembre 1982 n. 267)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli Interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli Interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482,
recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi
della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la
ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma
dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole:
nel comune di Spoleto sono aggiunte le seguenti: ed abbiano un
numero di addetti non superiore a 500;
l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito
dal seguente:
Il CIPI dovra' adottare una delibera nella quale siano indicate
le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente
comma. Tale intervento dovra' essere finalizzato alla
riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso
le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei
livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei
volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati
internazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - MARCORA -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
