Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 726 del 12/10/1982 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1982 n. 281)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e
di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati"
sono sostituite con le altre:
"poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli
istituti di credito pubblici e privati";
il quarto comma e' sostituito con i seguenti:
"A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali
che costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a
gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a
fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e
tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta
utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle
azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla
richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non
corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad
un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli
appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire
all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le
documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai
contratti di opere eseguite o da eseguire";
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis. - All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n.
646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:
"Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai
sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le
norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto
23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui
non segua l'applicazione della misura di prevenzione.
I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter
sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le
norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al
regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma
dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi
dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello
stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste
dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23
dicembre 1865, n. 2700.
Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta
spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7
febbraio 1979, n. 59.
Art. 2-ter.- All'articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
dopo le parole: "L'allontanamento abusivo dal comune" sono inserite
le seguenti: "o dalla frazione di comune".
Art. 2-quater. - All'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre
1982, n. 646, le parole: "sospese o decadute dall'iscrizione all'albo
delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "sospese o decadute dalla iscrizione agli
albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo
nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi".
Art. 2-quinquies. - All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, il primo comma e' sostituito dal seguente:
" Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica
amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo,
in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione
dell'autorita' competente, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un
anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo
dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al
subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data
all'amministrazione appaltante la facolta' di chiedere la risoluzione
del contratto";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel
presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90
giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del
titolo autorizzatorio, e' punita con le pene stabilite nel primo
comma, ferma restando la facolta' dell'amministrazione appaltante di
chiedere la risoluzione del contratto".
Art. 2-sexies. - Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla
presente legge il Provveditorato generale dello Stato procedera' a
trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse
equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera
d), della legge 30 marzo 1981, n. 113.".
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