Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 753 del 12/10/1982 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1982 n. 288)
Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  della  presente  legge  per miele si intende il prodotto
alimentare  che  le  api domestiche producono dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano
sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze
specifiche  proprie,  immagazzinano  e  lasciano  maturare  nei  favi
dell'alveare.
  Tale prodotto puo' essere fluido, denso o cristallizzato.
  Il miele a seconda dell'origine si distingue in:
    a)  miele  di  nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare
dei fiori;
    b)   miele   di   melata:  miele  ottenuto  principalmente  dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle
stesse.
  Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:
    1)  miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di
favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi
anche interi con celle opercolate;
    2)  miele  con pezzi di favo: miele che contiene uno o piu' pezzi
di miele in favo;
    3)  miele  scolato:  miele  ottenuto  mediante scolatura dei favi
disopercolati non contenenti covata;
    4)  miele  centrifugato:  miele ottenuto mediante centrifugazione
dei favi disopercolati non contenenti covata;
    5)  miele  torchiato:  miele ottenuto mediante pressione dei favi
non  contenenti  covata,  senza  riscaldamento  o  con  riscaldamento
moderato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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