Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 795 del 25/10/1982 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1982 n. 302)
Aggiornamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari.
Aggiornamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le
leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre
1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Indennita' per i giudici popolari). - Ai giudici
popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di
effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i
giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori
dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui
esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le
prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila
giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire
cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o
nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano,
in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso
delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i
giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e
poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare
servizio.
Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di
ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di
effettivo esercizio della loro funzione".
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