Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 914 del 09/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1982 n. 343)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalita' di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalita' di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767,
concernente modalita' di pagamento ai comuni e alle province dei
contributi erariali per gli anni 1981 e 1982, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo quanto sara' per atto legislativo previsto per i
trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno
finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma
per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti sara' erogata entro il 31 gennaio 1983".
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - In deroga a quanto previsto dal terzo comma
dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a
pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni
e alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del
richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal
Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del
bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti
locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste
dall'articolo 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
in misura non superiore alle erogazioni stesse.
L'eventuale residua disponibilita' potra' essere utilizzata
nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per
l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - ROGNONI -
GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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