Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 938 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982,  n.  829,
concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da
calamita'  naturali   o   eventi   eccezionali,   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al secondo comma, le  parole:  "di  intesa  con  le
regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere
delle  regioni  interessate,  che  va  espresso  entro   un   termine
compatibile con le necessita' dell'emergenza"; 
 
  All'articolo 2: 
    sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle  assegnazioni
del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26  novembre  1980,
n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre  1980,
n. 874, nonche'"; 
    e' aggiunto il seguente comma: 
    "Al Fondo per la protezione civile viene  altresi'  assegnata  la
somma di lire 80 miliardi"; 
 
  L'articolo 3 e' sostituito con il seguente: 
  "Per gli adempimenti di cui  al  presente  decreto  e'  autorizzato
l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di
quaranta  unita',  dille  qualifiche  dirigenziali,   direttive,   di
concetto  ed  esecutive,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri a disposizione  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile. 
  Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare
con grado di generale o colonnello  e  gradi  corrispondenti  non  e'
computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3  della  legge
10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore  a  colonnello,
ivi  compresi  i  sottufficiali,   e'   collocato   in   soprannumero
nell'organico del rispettivo ruolo e grado"; 
 
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: 
  "Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1  sono
reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi  1983
e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla
base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile entro l'anno 1984"; 
 
  Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi  previsto  al  secondo
comma del precedente articolo 2 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi  in
favore del settore  della  grande  viabilita'"  e  quanto  a  lire  5
miliardi quello  di  cui  alla  voce  "Razionalizzazione  della  rete
distributiva". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                    FANFANI - GORIA - 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022