Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 939 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi
di  cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
cosi' stabiliti:
    a)  per  i  contributi  relativi  al primo semestre di ogni anno,
entro il 1 ottobre dello stesso anno;
    b)  per  i  contributi relativi al secondo semestre di ogni anno,
entro il 1 marzo dell'anno successivo.
  Tali  termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche
dalle  imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48
della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  I  termini  per  la  presentazione  delle  domande di ammissione ai
contributi  relativi  al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981,
nonche'   al   primo  semestre  dell'anno  1982,  sono  prorogati  al
sessantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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