Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 941 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Proroga dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 28 febbraio 1983.
Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad
avere validita' le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218,
delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi
riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del
termine del 31 dicembre 1980, successivamente prorogato al 30
settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, al 30 giugno
1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13, e al 31 dicembre
1982 con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546.
Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma,
del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, differito al 31
dicembre 1982, con decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito,
con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, e' differito
al 28 febbraio 1983.
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del
tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi
di interventi puo' contrarre prestiti con la Banca europea degli
investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle
relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti e' portato a scomputo
dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno
per l'anno 1982.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
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