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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 947 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1982 n. 358)
Disciplina per la regolarizzazione delle societa' di fatto.
Disciplina per la regolarizzazione delle societa' di fatto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Regolarizzazione
Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno
1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una
delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto
del codice civile con atto sottoposto a registrazione con
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento
e senza applicazione di sanzioni. L'imposta e' ridotta allo 0,50 per
cento per la regolarizzazione delle societa' aventi sede ed operanti
nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in
misura fissa.
La base imponibile e' costituita dal patrimonio netto della
societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della
regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle
scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in
mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione
patrimoniale e' consentito comprendere anche i beni immobili e mobili
iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati
come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria
ancorche' intestati ai soci o ad alcuno di essi.
Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti
dalle scritture obbligatorie il valore e' determinato secondo i
criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruita' dei
valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli
immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni
dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.
Le societa' di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui
al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali
entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla
registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella
misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota
e' ridotta allo 0,50 per cento per le societa' aventi sede ed
operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le
disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative
ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione
patrimoniale.
Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova
dell'esistenza della societa' deve risultare da dichiarazione fatta
in data anteriore al 1 luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro
documento avente data certa.
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