Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 979 del 31/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1983 n. 16 suppl.)
Disposizioni per la difesa del mare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  della marina mercantile attua la politica intesa alla
protezione  dell'ambiente  marino  ed  alla  prevenzione  di  effetti
dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa
con  le  regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste
marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per
tutto  il  territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e
regionali  anche  in  materie  connesse, degli indirizzi comunitari e
degli impegni internazionali.
  Tale  piano,  di  durata non inferiore al quinquennio, e' approvato
dal  CIPE.  Con  la  stessa  procedura  sono  adottate  le  eventuali
modifiche  e  varianti che si rendessero necessarie in relazione alla
evoluzione  orografica,  urbanistica,  economica  ed  ecologica delle
coste.
  Il  piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi
e  le  attivita'  in  materia  di difesa del mare e delle coste dagli
inquinamenti  e  di  tutela  dell'ambiente marino, secondo criteri di
programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi
potenzialmente   pericolosi   e   degli   interventi   necessari  per
delimitarne  gli  effetti  e  per contrastarli una volta che si siano
determinati.
  Ai  fini  della  formazione  del  piano,  il  Ministro della marina
mercantile  comunica  alle  singole  regioni  le  proposte  di  piano
relative   al   rispettivo   territorio.  Entro  60  giorni  da  tale
comunicazione   il   Ministro   della   marina  mercantile  sente  la
Commissione  consultiva  interregionale  di cui all'articolo 13 della
legge  16  maggio  1970,  n. 281, al fine di definire e coordinare le
osservazioni  e  le  proposte  delle regioni stesse che concorreranno
alla formazione del piano.
  Entro  i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere
il  loro  motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della
marina mercantile.
  Ove  le  regioni  non  provvedano  entro  il  termine  predetto, il
Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
  Il  Ministro  della  marina mercantile provvede altresi' a regolare
l'esercizio   delle   attivita'  marittime  ed  economiche  nel  mare
territoriale   e   nelle   aree   marine   esterne   sottoposte  alla
giurisdizione  nazionale,  sentita la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 4 ottobre 1979.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022