Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 979 del 31/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1983 n. 16 suppl.)
Disposizioni per la difesa del mare.
Disposizioni per la difesa del mare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla
protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti
dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa
con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste
marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per
tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e
regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e
degli impegni internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato
dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali
modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla
evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle
coste.
Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi
e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli
inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di
programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi
potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per
delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano
determinati.
Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina
mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano
relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale
comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la
Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le
osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno
alla formazione del piano.
Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere
il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della
marina mercantile.
Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il
Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare
l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare
territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla
giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 4 ottobre 1979.
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