Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 102 del 31/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1983 n. 98)
Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, di ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto di autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  fini  dell'applicazione  del  punto  4  dell'articolo  IV della
convenzione  universale  per  il  diritto  di autore, con protocolli,
adottata  a  Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con legge 16 maggio
1977,  n.  306,  le opere tutelate in virtu' della convenzione stessa
non  possono  godere  in  Italia  di un periodo di tutela superiore a
quello  stabilito,  per  la  categoria alla quale appartengono, dalla
legge  dello  Stato  contraente  di  cui l'autore e' cittadino, se si
tratta  di  opere non pubblicate e, se si tratta di opere pubblicate,
dalla  legge  dello  Stato  contraente  in cui dette opere sono state
pubblicate per la prima volta.
  Se  la  legislazione  di  uno  Stato  contraente prevede due o piu'
periodi  di  protezione, le opere che non risultino comunque protette
nel  secondo  o  in uno dei successivi, non possono, in questi stessi
periodi, essere protette in Italia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1983

                               PERTINI

                                                    FANFANI - COLOMBO
                                                             - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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