Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 137 del 30/04/1983 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1983 n. 119)
Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  1  della  legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto
comma e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  azioni  o  quote  di  societa'  editrici  intestate a soggetti
diversi  da  quelli  di cui ai due commi precedenti da data anteriore
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed il cui valore sia
inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie  ai  sensi  dell'articolo  2368  del codice civile, possono
rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
    a)   sia   assicurata,   attraverso   comunicazioni  al  Servizio
dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta -
di  tali  azioni  o  quote,  in  modo da consentire di individuare le
persone  fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti
morali  che  -  direttamente  o  indirettamente  -  ne  detengono  la
proprieta' o il controllo;
    b)  sia  data  dimostrazione,  da parte del legale rappresentante
della  societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a
notificare  ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle
assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e
di  aver  provveduto  nelle  forme  prescritte  ad  informare di tale
interdizione tutti i soci".
  Il  comma  undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5
del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n. 95, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che  violano  le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si
applicano   agli   amministratori  delle  societa'  alle  quali  sono
intestate  le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa
giornalistica   o   delle   societa'   che  comunque  la  controllano
direttamente  o  indirettamente,  che  non  trasmettano  alle imprese
editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".
  Il  dodicesimo  comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.
416,  contenente  la  disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria e' abrogato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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