Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 151 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1983 n. 123)
Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.
Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Relativamente alle importazioni di metano effettuate, sino al 31
dicembre 1985, in base al contratto previsto dalle intese
intergovernative italo-algerine del 27 settembre 1982, e' attribuita
alla societa' importatrice, a carico del bilancio dello Stato e per
il tramite dell'ENI, una integrazione finanziaria pari a L.
26.500.000 per ogni milione di metri cubi di metano come sopra
importato, nel limite massimo di spesa complessiva di lire 540
miliardi.
Alla relativa erogazione si provvedera', a carico di apposito
capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di quote
trimestrali posticipate, il cui importo sara' a titolo di
anticipazione pari a lire 45 miliardi per il trimestre avente
scadenza al 30 settembre 1983, al quale si intendono riferiti anche i
quantitativi eventualmente importati nel trimestre precedente; a lire
45 miliardi per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno 1984 ed a
lire 60 miliardi per i primi tre trimestri dell'anno 1985.
L'importo delle quote relative all'ultimo trimestre degli anni 1983
e 1984 sara' determinato, nel limite di 45 miliardi ed a titolo di
conguaglio provvisorio, sulla base dei quantitativi di metano
algerino effettivamente importati nell'anno 1983 e, rispettivamente,
nel biennio 1983-1984. L'importo della quota relativa all'ultimo
trimestre dell'anno 1985 sara' determinato, nel limite massimo di
lire 90 miliardi ed a titolo di conguaglio definitivo, sulla base dei
quantitativi di metano algerino effettivamente importati nell'intero
periodo considerato.
Alla erogazione di ciascuna quota si fa luogo previa presentazione,
da parte della societa' interessata, di una dichiarazione relativa ai
quantitativi di gas importati nel trimestre di volta in volta
considerato. Alla liquidazione ed erogazione delle quote di
conguaglio relativo all'ultimo trimestre di ciascun anno si fa luogo
previa presentazione, in originale o copia fotostatica, delle
bollette doganali relative alle importazioni dell'intero periodo di
volta in volta considerato.
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