Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 151 del 02/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1983 n. 123)
Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Relativamente  alle  importazioni  di metano effettuate, sino al 31
dicembre   1985,   in   base   al  contratto  previsto  dalle  intese
intergovernative  italo-algerine del 27 settembre 1982, e' attribuita
alla  societa'  importatrice, a carico del bilancio dello Stato e per
il   tramite   dell'ENI,  una  integrazione  finanziaria  pari  a  L.
26.500.000  per  ogni  milione  di  metri  cubi  di metano come sopra
importato,  nel  limite  massimo  di  spesa  complessiva  di lire 540
miliardi.
  Alla  relativa  erogazione  si  provvedera',  a  carico di apposito
capitolo  da  istituirsi  nello  stato  di previsione della spesa del
Ministero   delle   partecipazioni   statali,  in  ragione  di  quote
trimestrali   posticipate,   il   cui   importo  sara'  a  titolo  di
anticipazione  pari  a  lire  45  miliardi  per  il  trimestre avente
scadenza al 30 settembre 1983, al quale si intendono riferiti anche i
quantitativi eventualmente importati nel trimestre precedente; a lire
45  miliardi per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno 1984 ed a
lire 60 miliardi per i primi tre trimestri dell'anno 1985.
  L'importo delle quote relative all'ultimo trimestre degli anni 1983
e  1984  sara'  determinato, nel limite di 45 miliardi ed a titolo di
conguaglio   provvisorio,  sulla  base  dei  quantitativi  di  metano
algerino  effettivamente importati nell'anno 1983 e, rispettivamente,
nel  biennio  1983-1984.  L'importo  della  quota relativa all'ultimo
trimestre  dell'anno  1985  sara'  determinato, nel limite massimo di
lire 90 miliardi ed a titolo di conguaglio definitivo, sulla base dei
quantitativi  di metano algerino effettivamente importati nell'intero
periodo considerato.
  Alla erogazione di ciascuna quota si fa luogo previa presentazione,
da parte della societa' interessata, di una dichiarazione relativa ai
quantitativi  di  gas  importati  nel  trimestre  di  volta  in volta
considerato.   Alla   liquidazione   ed  erogazione  delle  quote  di
conguaglio  relativo all'ultimo trimestre di ciascun anno si fa luogo
previa   presentazione,  in  originale  o  copia  fotostatica,  delle
bollette  doganali  relative alle importazioni dell'intero periodo di
volta in volta considerato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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